Giurisdizione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi nello spazio giudiziario europeo

Riferimento: 9788813375355

Editore: CEDAM
Autore: Ricci Carola
Collana: Studi pubbl. Rivista di diritto internaz.
In commercio dal: 23 Luglio 2020
Pagine: 304 p., Libro in brossura
EAN: 9788813375355
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Descrizione

Le conseguenze patrimoniali collegate a un'unione matrimoniale o a un vincolo a questa assimilabile e quelle derivanti dal loro scioglimento sono regolate in modo diverso nelle norme di diritto sostanziale e di diritto internazionale privato di ciascuno Stato. La pluralità di regole potenzialmente applicabili comporta che le coppie internazionali, che hanno collegamenti con più di uno Stato, si trovino spesso in una situazione di incertezza al momento di gestire o liquidare il loro patrimonio in caso di scioglimento del vincolo o di decesso di uno dei coniugi. Nonostante la diffusa aspettativa, riscontrabile nella prassi, che tutte le questioni strettamente correlate alla causa sul vincolo o sulla successione siano decise dallo stesso giudice, in mancanza di uniformità di regole di diritto internazionale privato e processuale, è altissimo il rischio che più di un'autorità giurisdizionale sia adita e che si producano giudicati contrastanti su uno stesso rapporto coniugale e sui suoi effetti patrimoniali, oltre che su azioni connesse, come quelle sulle obbligazioni alimentari. Poiché, prima ancora di determinare la legge applicabile al rapporto, qualsiasi organo giurisdizionale deve verificare in via prioritaria se può conoscere della lite, l'analisi è rivolta specificamente alle norme europee del regolamento n. 2016/1103 deputate a dirimere i conflitti di giurisdizione che sorgano sulla gestione ordinaria dei beni della coppia sposata in conseguenza del matrimonio ovvero sulla loro liquidazione derivante dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, per decesso di un coniuge o a seguito di divorzio, separazione personale o annullamento. Tali regole uniformi sono però oggi obbligatorie solo in diciotto Stati membri (tra cui l'Italia) partecipanti alla cooperazione rafforzata istituita in difetto dell'unanimità richiesta.